Statuto della SIPS - Società Italiana di Psichiatria Sociale

Art.1 – Denominazione: È costituita l'Associazione “Società Italiana di Psichiatria Sociale”, in sigla “SIPS”. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e favorire, senza trarne utili, gli studi di Psichiatria sociale e tutte le iniziative attinenti alla materia; essa è sezione della S.I.P.(Società Italiana di Psichiatria),stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni scientifiche nazionali ed estere aventi analoghe finalità.

Art.2. – Sede: La Società di Psichiatria Sociale ha sede operativa presso la sede del Presidente.

Art.3. – Anno Sociale: L’Anno Sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art.4. – Organi dell’Associazione: Organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5. – Quote Sociali: La misura delle quote sociali è fissata annualmente con delibera dell’assemblea ordinaria, sentito il parere del consiglio direttivo. Ogni Socio si impegna a versare la quota associativa che da’ diritto di ricevere pubblicazioni periodiche dell’Associazione e di partecipare, nei limiti dei posti disponibili, alle attività di formazione ed aggiornamento promosse dall’Associazione.

Art.6. – Categorie di Soci: I Soci sono distinti con le seguenti qualifiche: Soci ordinari, Soci corrispondenti, Soci onorari e Soci aderenti.

Art.7. – Soci Ordinari: Possono essere Soci ordinari, psichiatri, psicologi ed altri operatori della salute mentale (infermieri,educatori,tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, sociologi) e coloro che dimostrino interesse, operino concretamente nell’ambito della psichiatria sociale e forniscano particolari contributi scientifici ed operativi.

Art.8. – Decadenza dei Soci Ordinari: La decadenza dei Soci ordinari avviene a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. La qualità di Socio ordinario può venire meno per:
a)morosità per tre anni solari;
b)dimissioni comunicate per iscritto al presidente;
c)azioni disonorevoli o di serio ostacolo al funzionamento della società.

Art.9. – Soci Onorari, Corrispondenti ed Aderenti:
La qualifica di Socio onorario può essere attribuita a personalità italiane o straniere di chiara fama nel campo della psichiatria sociale.

La qualifica del Socio corrispondente può essere attribuita a persone fisiche,istituti o enti, anche stranieri, per la riconosciuta attività specifica nel campo della Psichiatria Sociale. I Soci corrispondenti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio aderente può essere attribuita agli operatori sociali e culturali che dimostrino particolare interesse per i problemi della Psichiatria Sociale.

Art.10. – Pagamento Quote Annuali: I Soci ordinari ed i Soci aderenti sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura che viene deliberata dall’Assemblea. La morosità per tre anni consecutivi implica la cessazione di appartenenza all’Associazione.

Art.11. – Assemblea dei Soci: L’Assemblea dei soci deve essere convocata almeno ogni tre anni dal Presidente. Vi prendono parte con diritto di voto i Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, ed i Soci onorari. E’ ammesso il voto per delega per conto di due Soci, i quali devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se risulta presente, deleghe incluse, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L’Assemblea dei Soci deve:
a) discutere la relazione sull’attività svolta dall’associazione;
b) approvare il rendiconto e il piano di lavoro da svolgere;
c) eleggere ogni tre anni,tra i Soci ordinari i membri del Consiglio Direttivo e tre revisori dei conti;
d)discutere ed approvare le proposte di modifica dello statuto presentate dal consiglio direttivo;
e)nominare i Soci onorari.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate da almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea. E’ammesso il voto per delega. Il presente statuto può essere modificato anche a seguito di Referendum, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.

Art.12. – Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri: dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Presidente eletto,il quale subentra nella carica di Presidente dopo diciotto mesi dalla nomina,dal Segretario Generale e dal Tesoriere, più dieci consiglieri eletti. Inoltre è prevista la carica di Presidente Onorario,nella figura di socio fondatore,senza diritto di voto. Infine un rappresentante della SIP(designato dal Consiglio Direttivo della SIP) e, qualora esistano settori specifici di ricerca di cui all’art 17, da un delegato per ogni settore senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:
a)indice manifestazioni ufficiali e il congresso nazionale, decidendone i temi, i relatori e la sede;
b)contatta le istituzioni scientifiche aventi analoghe finalità;
c)nomina i Soci corrispondenti in Italia e all’estero;
d)propone all’assemblea la nomina dei Soci onorari.

Art.13. – Presidente: Il Presidente rappresenta l’Associazione ed ha potere di firma. Ha la facoltà di nominare un Vice-Presidente , scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Presiede il Consiglio Direttivo e da’ esecuzione alle deliberazioni del Consiglio medesimo e dell’Assemblea dei Soci.

Art.14. – Segretario Generale: Il Segretario Generale:
a)cura il funzionamento dell’Ufficio di Segretaria;
b)aggiorna l’elenco dei Soci;
c)redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo;
d)cura la compilazione degli atti scientifici del convegno dell’Associazione.

Art.15. – Tesoriere: Il Tesoriere cura le questioni amministrative e finanziarie dell’Associazione, riscuote le quote sociali e gli altri eventuali proventi e provvede alle spese ordinarie e straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Collegio dei Revisori: Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige il rendiconto.

Art.17. – Sezioni Regionali: Sono previste Sezioni Regionali aventi obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione medesima. La costituzione ed il regolamento delle Sezioni Regionali devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. Esse hanno un bilancio autonomo.

Art.18. – Settori di Ricerca: In attuazione dell’enunciato dell’art.1, l’Associazione può costituire settori specifici di ricerca per iniziative operative purché articolate nelle varie componenti interessanti la Psichiatria Sociale. Un rappresentante per ogni singolo settore farà parte del Consiglio Direttivo , senza diritto di voto.

Art. 19. – Commissioni: In seno all’Associazione medesima possono essere costituite Commissioni a termine , per attività particolari che l’Associazione intenda svolgere nei vari settori della Psichiatria Sociale e delle discipline affini. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti nell’Associazione.

Art.20. – Pubblicazioni: L’Associazione può curare la pubblicazione di una o più riviste, di un bollettino e di collane editoriali distribuite gratuitamente ai Soci in regola con i pagamenti.

Art.21. – Altri Finanziamenti: Oltre alle quote associative, l’Associazione può avvalersi di altri finanziamenti effettuati volontariamente dai Soci, dallo Stato, da altri enti o da privati.

Art.22. – Scioglimento: L’Associazione può sciogliersi in seguito a decisione dell’Assemblea dei Soci o di Referendum con il voto favorevole di Soci che rappresentino i tre quinti dei Soci ordinari. In tale occasione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad enti o istituzioni aventi lo stesso scopo della medesima.

Art.23. – Rinvio: Per quanto non previsto e regolato dal seguente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile,dettate in materia di Associazione.